Poliricuperi news

POLIRICUPERI

CENTRO del RECUPERO

Spettabile

A TUTTI I CLIENTI E FORNITORI
LORO SEDI

25 maggio 1998

CIRCOLARE

Alla c.a. Responsabile rifiuti e/o responsabile sicurezza

Oggetto: Approvazione formulari e registri uniformi

In seguito alla pubblicazione sulla G.U. dei D.M. 145 e 148, portiamo alla Vs. conoscenza le cognizioni di base per l’adozione dei nuovi formulari e registri.

FORMULARI (D.M. 145 G.U. n.109 del 13 maggio 1998)

Come previsto dall’art. 15 del D. Lgs. N. 22 del 5 febbraio 1997, il formulario deve accompagnare il rifiuto durante la fase di trasporto. I nuovi formulari potranno essere compilati dal produttore o detentore o trasportatore su modelli prestampati da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze (quelle già autorizzate per l’emissione delle bolle fiscali).

COMPILAZIONE MANUALE: verranno acquistati blocchetti prenumerati dalla tipografia e dovranno essere portati a vidimare prima del loro utilizzo presso la Camera di Commercio di competenza o qualsiasi Ufficio del Registro (non vi è l’addebito di alcun costo).
COMPILAZIONE TRAMITE SUPPORTI INFORMATICI: è ammesso esclusivamente l’uso del modulo continuo a ricalco.

I formulari redatti in 4 copie dovranno essere firmati dal produttore e dal trasportatore, quindi una copia resterà al produttore e le altre tre saranno consegnate al trasportatore.

Quando il mezzo sarà giunto a destinazione, il destinatario apporrà la firma, la data e l’ora d’arrivo, nonchè il peso riscontrato; riconsegnerà al trasportatore la copia di sua spettanza e la copia da far pervenire entro tre mesi al produttore del rifiuto.

Per quanto concerne la registrazione su registri I.V.A., la norma è stata interpretata dal D.M. nel seguente modo:”La fattura di acquisto dei formulari dovrà riportare l’indicazione dell’intervallo (serie e numero) dei formulari acquistati e dovrà essere registrata sul registro I.V.A. ACQUISTI prima del loro utilizzo”.

Si ricorda che durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi, nonchè le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

L’obbligo di utilizzo di detti formulari per l’accompagnamento di qualsiasi tipo di rifiuto (esclusi gli urbani) avrà decorrenza dal 12 giugno 1998.

REGISTRI DI CARICO E SCARICO (D.M. 148 G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)

Sono stati introdotti i modelli uniformi dei registri di carico e scarico dei rifiuti. La norma prevede due tipologie di registro: uno per produttori, smaltitori, trasportatori e intermediari con detenzione e l’altro esclusivo per intermediari senza detenzione.

Come i formulari, detti registri devono essere vidimati prima del loro utilizzo, presso l’Ufficio del Registro . In sostituzione dei modelli previsti dal D.M. i produttori di rifiuti non pericolosi possono adempiere all’obbligo anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:

registri I.V.A. di acquisto e vendita;
scritture ausiliare di magazzino di cui all’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;
altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizione di legge;

a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati da formulario di cui all’art. 15 del D. Lgs. 5/2/97 n. 22 e contengano i seguenti elementi:

data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
le caratteristiche del rifiuto;
le quantità dei rifiuti prodotti all’interno dell’unita’ locale o presi in carico;
l’eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
l’eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

Le operazioni riferite ai rifiuti dovranno essere annotate con la cadenza:

Produttori: almeno entro una settimana dalla produzione o dallo scarico

Trasportatori: almeno entro una settimana dall’effettuazione del trasporto;

Commercianti e Intermediari: almeno entro una settimana dall’effettuazione della transazione;

Destini: entro ventiquattro ore dalla presa in carico.

E’ ammesso l’utilizzo dei vecchi registri fino ad esaurimento, integrando le registrazioni con i dati richiesti dal D.M. come precedentemente riportato.

A coloro che gestiscono i registri attraverso supporti informatici è fatto obbligo di utilizzo del modulo continuo.

Il nuovo registro entrerà in vigore il 13/06/98.

Il mancato rispetto delle norme dei D.M., qui sintetizzati, comporterà pesanti sanzioni a livello amministrativo e, in alcuni casi (rifiuti pericolosi), sanzioni penali.

Qui di seguito si riportano brevemente le sanzioni:

Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico/scarico

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire (da 30 a 180 milioni di lire per rifiuti pericolosi)
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 12 milioni di lire (da 4 a 12 milioni di lire per rifiuti pericolosi) per imprese con meno di 15 dipendenti;

Indicazione incompleta o insensata nel MUD, nei registri ci carico e scarico e nei formulari, ma che consenta la ricostruzione delle informazioni dovute

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500mila a 3 milioni di lire

Effettuazione del trasporto senza il prescritto formulario o con formulario incompleto/inesatto

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3 milioni a 18 milioni (sanzione accessoria prevista dall’art. 483 del codice penale nel caso di trasporto rifiuti pericolosi)

In caso aveste necessità di maggiori informazioni o chiarimenti Vi preghiamo contattarci al seguente numero di telefono 0335/6453249 Rag. Mauro.

Nella speranza di averVi fatto cosa gradita porgiamo i ns. più distinti saluti.

POLIRICUPERI S.R.L.

L’amministratore Delegato

(Gaburri rag. Mauro)

OGGETTO: Note in merito compilazione Formulari Rifiuti e Registri.

La presente per comunicarVi che a seguito di vari incontri con le pubbliche amministrazioni (quali Regioni/province) si è appurato che s’è esteso il concetto d’incompleta o errata compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti. Tale situazione è punita dalla legge con pesanti sanzioni amministrative.

Pertanto intendiamo dare una delucidazione sugli elementi da inserire nel formulario:

Data posta in alto: E’ la data di emissione del documento deve essere antecedente o uguale a quella di partenza;

Numero Registro: in questa sede deve essere apposto sul formulario il proprio numero di registro quindi deve essere apposto successivamente alla separazione delle copie spettanti al trasportatore e al destinatario (che inserirà i propri rispettivi numeri);

Produttore: Deve essere riportato il codice fiscale e non la partita iva. Se il produttore è in possesso di un autorizzazione deve riportarne gli estremi. Riportare l’unità locale di produzione del rifiuto (se fuori dalla sede l’indirizzo del cantiere);

Destinatario: Devono essere riportati tutti i dati indicando soprattutto il codice fiscale e non la partita iva, compreso il numero di autorizzazione e la data.;

Trasportatore: Deve essere riportato il trasportatore con indicazione del codice fiscale e non la partiva iva. Va indicato solamente se è diverso dal produttore. E’ consigliabile evitare dicitore tipo “vedi sopra, idem come sopra” ma è opportuno ripetere tutti i dati compreso il numero di autorizzazione e la relativa data;

Trasporto effettuato dal produttore di rifiuti non pericolosi: riportare l’unità locale di partenza del rifiuto Via, n. civico e Comune;

Annotazioni: riportare eventuali annotazione e il dati dell’intermediario almeno la ragione sociale e il codice fiscale. IL TERMINE CORRETTO è INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE. Evitare assolutamente diciture tipo I CESSIONARIO, II CESSIONARIO

RIPORTARE IN QUESTA SEDE LE MOTIVAZIONE CHE ESONERANO IL PRODUTTORE DALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

Descrizione: Riportare il codice del rifiuto come da descrizione CER, è da integrare con eventuali caratteristiche più esaustive, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre “99”;

Codice Cer: Deve essere sempre indicato UNO SOLO. Per più codici C.E,R, devono essere emessi più formulari.

Stato fisico: Deve essere sempre indicato come da legenda: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido. Diversi stati fisici richiedono l’emissione di diversi formulari quanti sono gli stati fisici trasportati.

Caratteristiche di pericolo: Devono essere riportati i codici H riferiti al codice pericoloso. Vedi tabella qui riportata:

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 “Esplosivo”: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 “Comburente”: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A “Facilmente infiammabile”: sostanze e preparati:
– liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
– che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
– gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o
– che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B “Infiammabile”: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;
H4 “Irritante”: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 “Nocivo”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 “Tossico”: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 “Cancerogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 “Corrosivo“: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
H9 “Infettivo”: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi;
H10 “Teratogeno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 “Mutageno”: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 “Ecotossico”: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente

Numero colli: Riportare SEMPRE numero colli caricati. Nel caso di materiale sfuso in container mettere il numero dei contenitori caricati;

Rifiuti destinato a: Indicare se è destinato a “RECUPERO” o a “SMALTIMENTO” ed aggiungere il relativo codice

Quantità: Riportare nella casella SEMPRE un peso, anche presunto, oppure il volume espresso in litri (es. 20 mc. = 20.000 litri). Nel caso di peso presunto barrare “peso da definire a destino”

Trasporto ADR/RID: Mettere SI solo se si ricade nella condizioni previste per l’applicazione dell’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada (RIFIUTI PERICOLOSI). Occorre allegare copia scheda sicurezza predisposta dal produttore e indicare nelle annotazioni le classi di trasporto ADR.

Firma del produttore/detentore: Apporre la firma del produttore

Si consiglia prima di firmare il formulario di controllare che esso riporti in tutte le sezioni, esclusa quella a cura del destinatario, i dati richiesti, in quanto il produttore è sempre responsabile per l’incompleta o inesatta compilazione del documento.

Firma del trasportatore: Apporre la firma del conducente dell’automezzo

Dati conducente: Compilare con il NOME E COGNOME del conducente in STAMPATELLO.

Completare con Targa automezzo e rimorchio,e data- ora di inizio trasporto.

Durante le fasi di trasporto degli oli esausti deve essere comunque sempre emesso l’allegato F) decreto ministeriale 16 maggio 1996 n. 392.

COMPILAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

Dovrà essere tenuto un registro per ogni impianto di produzione rifiuto e tale registro dovrà essere vidimato prima dell’utilizzo presso l’Ufficio del Registro.

Il registro deve essere aggiornato con le cadenze previste dal decreto

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

Modello A) Registro di carico e scarico DETENTORI

Il registro devo apportare le registrazioni in modo cronologico.

Nella PRIMA COLONNA deve essere contrassegnata il tipo di operazione effettuata (Carico o Scarico) con l’indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa.

In caso di SCARICO devono essere indicati il numero di formulario e il riferimento delle operazioni carico cui lo scarico si riferisce.

Nella TERZA COLONNA devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti, presi in carico, o scaricati in Kg o litri e in metri cubi, quindi devono sempre essere riportati i METRI CUBI.

Nella sezione LUOGO DI PRODUZIONE E ATTIVITA’ DI PROVENIENZA DEL RIFIUTO, devono essere riportati i dati solo per quei soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso le unità centralizzate o di coordinamento.

Modello B) Registro di carico e scarico INTERMEDIARI NON DETENTORI

Deve essere utilizzato da tutti gli intermediari/commercianti di rifiuti. Tale categoria dovrà iscriversi alla apposita sezione dell’Albo Gestori Rifiuti entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento per la presentazione delle polizze fidejussorie. La mancata iscrizione comporterà pesanti ammende amministrative e penali.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme qui sintetizzati, comporterà pesanti sanzioni a livello amministrativo e, in alcuni casi (rifiuti pericolosi), sanzioni penali.

Qui di seguito si riportano brevemente le sanzioni:

Omessa o incompleta tenuta dei registri di carico/scarico

– Sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire (da 30 a 180 milioni di lire per rifiuti pericolosi)

– Sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 12 milioni di lire (da 4 a 12 milioni di lire per rifiuti pericolosi) per imprese con meno di 15 dipendenti;

Indicazione incompleta o insensata nel MUD, nei registri di carico e scarico e nei formulari, ma che consenta la ricostruzione delle informazioni dovute

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500mila a 3 milioni di lire

Effettuazione del trasporto senza il prescritto formulario o con formulario incompleto/inesatto

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3 milioni a 18 milioni (sanzione accessoria prevista dall’art. 483 del codice penale nel caso di trasporto rifiuti pericolosi

A titolo esemplificativo si considera un formulario incompleto anche quando non viene riportata il peso presunto alla partenza

o i metri cubi. Tale manchevolezza viene sanzionata da alcune Province con una sanzione di lire 6.000.000 per ogni formulario.

In caso aveste necessità di maggiori informazioni o chiarimenti Vi preghiamo contattarci al seguente numero di telefono 0335/6453249 Rag. Mauro

e-mail mauro.gaburri@poliricuperi.it

Circolare 4 agosto 1998 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E
MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98
(Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212)

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1’aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1’aprile 1998, n. 148.

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al Catasto.

L’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che “durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione”.

Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente, individuati dal decreto ministeriale 1′ aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1′ aprile 1998, n. 148.

In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell’entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.

1) Modalità di tenuta e di compilazione del formulario

a) ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell’Ufficio del Registro o delle Camere di commercio;

b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell’utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente piò bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l’ordine cronologico di emissione dei formulari;

c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale Finanze 29 novembre 1978;

d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 decreto ministeriale Finanze 29 novembre 1978;

e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 145/1998, e deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale n. 145/1998;

f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della Camera di commercio può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci “Ditta … residenza … codice fiscale…..formulario dal n. … al n. …” indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a “Ubicazione dell’esercizio …” può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l’emissione del primo formulario;

g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi purchè risulti visibile anche sugli altri tre;

h) la dizione “serie e numero..” riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale n. 145/1998 è riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti “serie e numero” è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce “data/…inizio trasporto” di cui al punto 10 del formulario. Quest’ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto è previsto in modo espresso dall’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza, per “Ubicazione dell’esercizio …” si deve intendere:

la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;

la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

j) per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il “numero di registro”. Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l’annotazione sul registro dell’operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;

k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio “numero di registro” sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso che i registri devono essere “integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti” e l’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998 ribadisce a tali fini che “gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell’annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi”. Occorre, inoltre, considerare che solo grazie alla predetta integrazione il contenuto del registro può rispettare quanto stabilito dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità da seguire per garantire l’effettiva attuazione dell’integrazione tra registri e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l’annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise cadenze temporali. E poichè solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il “numero di registro” (cioè il numero progressivo dell’annotazione dell’operazione di carico o scarico sul registro) è evidente che il “numero di registro” potrà e dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario (smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l’annotazione delle operazioni di carico/scarico ai sensi del citato articolo 12, comma 1, lettere da a) a d). Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del “numero di registro”. A parte tale eccezione, che discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà però essere compilato in ogni sua parte;

l) il “numero di registro” deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. è ovvio, infatti, che il “numero di registro” non può essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l’esonero dall’obbligo del registro dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni”. Il formulario stesso, inoltre, dovrà essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico.

m) nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perchè quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonchè i motivi della variazione, devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni”;

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: &) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l’impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulazio di identificazione;

o) deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione.

A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione” dovrà riportarsi l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva, soprattutto in riferimento ai codici che recano negli ultimi due campi numerici le cifre “99”;

p) le quantità vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione delle “Quantità” può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate;

q) per “firma del trasportatore” si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità;

r) quando il trasportatore dei rifiuti è lo stesso soggetto che li ha prodotti, e si tratta di rifiuti non pericolosi, il decreto legislativo n. 22/1997 prevede che il trasporto può essere effettuato senza iscrizione all’Albo dei gestori dei rifiuti. L’esclusione dall’obbligo della predetta iscrizione deve risultare dall’apposita dichiarazione riportata in fine del punto 3 della prima sezione del formulario. A tal fine il produttore che effettua il trasporto deve barrare l’apposita parentesi inserita dopo le parole “trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento” e dopo la preposizione “di” indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati. Ovviamente quando i rifiuti non pericolosi sono trasportati dallo stesso soggetto che li ha prodotti, il punto 3 del formulario, non deve essere compilato, limitatamente ai seguenti dati identificativi: “Trasportatore del rifiuto………CF…………………. N. AUT/ALBO………..del………….”. La medesima procedura si applica agli imprenditori agricoli nei casi previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

s) le caratteristiche chimico-fisiche, di cui alla casella 5, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilità del rifiuto con le prescrizioni dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;

t) alla voce “quantità” della casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella “(.)” relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino.” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione;

u) il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall’allegato F al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392

v) nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “annotazioni”.

In caso di trasporto misto (es. gomma/ ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poichè in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono pià di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.

In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso;

z) nel caso in cui il trasporto riguardi fanghi di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante “attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”, al formulario di identificazione dovrà essere allegata la “scheda di accompagnamento” prevista dall’articolo 13, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico

a) il registro di carico e scarico deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale prima della vidimazione. L’ubicazione dell’esercizio, invece, può essere indicata anche dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione.

Per ubicazione dell’esercizio, si intende:

la sede dell’impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;

la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 22/97;

b) la semplificazione prevista dall’articolo 1, comma, 4, del decreto ministeriale n. 148/1998, non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero;

c) nella prima colonna del registro (prima colonna degli allegati A-2 e B-2 al decreto ministeriale n. 148/1998) alla voce “Formulario n. … del …” devono essere riportate le seguenti informazioni:

numero del formulario dei rifiuti trasportati che sono oggetto dell’operazione di carico o scarico annotata sul registro;

data di emissione del formulario quale risulta indicata nell’allegato C, punto II, del decreto ministeriale n. 145/1998;

d) nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto;

e) nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n. 145/1998;

f) nei casi previsti dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche e integrazioni, i produttori (esclusi, quindi, i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti) possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri tramite le loro associazioni di categoria o le società di servizi delle associazioni di categoria medesime. Si ritiene che in quest’ultimo caso i registri possono essere tenuti in forma “multiaziendale”, cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili, come prevista e consentita dall’articolo 1, comma 6, decreto ministeriale 1′ aprile 1998, n. 148;

g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell’articolo 46, del decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.

Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.

Pertanto, al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici connessi all’annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:

la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull’apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali caso il “numero di registro” da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all’annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall’attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all’annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285;

h) l’annotazione in carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario;

i) i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attività di recupero e smaltimento; quindi, l’obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico;

j) il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l’intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione.

In tal caso l’annotazione sul registro è da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell’integrazione con il registro, l’intermediario dovrà allegare copia fotostatica del formulario.

k) i soggetti sottoposti all’obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività indicate al punto 2, dell’allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attività svolte.

Tuttavia, nel caso di più impianti distinti all’interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;

i) il registro di carico e scarico di cui al precedente decreto ministeriale n. 148/98 deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati;

m) in caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice (CER) da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore provvede ad effettuare un’unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell’arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell’arco della medesima giornata.

n) si può verificare l’evenienza che all’interno di un’area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all’interno dell’area medesima.

In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all’interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all’interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito spazio del registro riservato alle “annotazioni”.

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